I soggetti legittimati alla presentazione della domanda di erogazione del bonus sono:
- indifferentemente uno dei due genitori, nel caso di genitori coniugati o non coniugati, ma conviventi;
- il genitore con cui il figlio convive, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi;
- il genitore con cui il figlio convive, nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell’Autorità giudiziaria o nel caso di provvedimento di affido condiviso;
- il singolo genitore nel caso ci sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale.
Le suddette condizioni devono sussistere alla data della nascita del bambino.
Il bonus è concesso:
- al genitore beneficiario che ne fa richiesta entro 12 mesi dalla nascita del figlio, a condizione che il nascituro sia stato iscritto, entro i termini previsti, all’anagrafe del Comune di Crescentino;
- al genitore beneficiario che ne fa richiesta entro 12 mesi dalla data del provvedimento di adozione (disciplinata dalla legge 4 marzo 1983 n. 184 – diritto del minore ad una famiglia) di un minore fino al 5° anno di età, a condizione che sia stato iscritto, entro i termini previsti, all’anagrafe del Comune di Crescentino
Almeno uno dei genitori del medesimo nucleo famigliare deve essere cittadino italiano, comunitario o di stati extracomunitari, con permesso di soggiorno lungo di cui all’art. 9 del D.lgs. 286/98, residente nel Comune di Crescentino da almeno 1 anno.
Il bonus non si può concedere qualora l’ISEE in corso di validità sia uguale o superiore a € 25.000,00.
L’erogazione del riconoscimento avverrà solo se la famiglia è in regola con i pagamenti delle tributi comunali. Nel caso di accertata irregolarità tributaria, l’ufficio competente invita il richiedente a regolarizzare il debito tributario entro il termine di 60 giorni. Acquisita la prova dell’eventuale regolarizzazione ovvero dimostrata l’insussistenza della contestata irregolarità, l’ufficio competente provvede alla liquidazione del bonus nelle modalità disciplinate dal presente regolamento. Qualora il richiedente non regolarizzasse il proprio debito tributario entro il termine previsto il bonus non verrà liquidato.
Sostegno economico alla natalità da erogare alle famiglie dei nuovi nati residenti allinterno del Comune di Crescentino.
Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l’Ufficio Segreteria ed Affari generali e pubblicati sul sito internet del Comune. Le domande, debitamente sottoscritte, debbono essere corredate da copia del documento d’identità e complete di tutte le necessarie ed idonee documentazioni.
All'istanza occorre allegare copia del documento d’identità nonchè indicare tutte le necessarie ed idonee documentazioni.
L’importo del bonus è quantificato annualmente con delibera di Giunta comunale in funzione alle disponibilità di bilancio e non potrà essere comunque inferiore alla somma di € 400,00 (quattrocento/00).
Le domande del bonus devono essere presentate entro e non oltre i 12 mesi dalla nascita del figlio per il quale si richiede il bonus.
Per le adozioni il termine di cui al punto precedente, decorre dalla data del provvedimento di adozione.
La liquidazione del bonus avverrà, di norma, entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza