Taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade

a cura di Redazione

Obbligo rivolto a tutti i a tutti i proprietari e/o detentori di diritti reali, frontisti delle strade provinciali, comunali, vicinali

Taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e/o detentori di diritti reali, frontisti delle strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale,  la verifica e l'eventuale taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una ricognizione effettuata dal personale dell’Area Tecnico/Manutentiva che ha verificato lo stato delle strade, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico di capoluogo e frazioni.

E' stato così accertato che, in molti casi, ai bordi delle strade suddette, risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale.

Considerato anche che l’art.29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l’obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, è stata emessa l'Ordinanza n° 39/2020 che prevede il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni per i proprietari di verificare ed eventualmente tagliare le piante e le siepi di proprietà lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità.

È fatto altresì obbligo a carico degli stessi provvedere alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

Si ricorda che, in caso di incidente o danneggiamento causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi, ecc.), proveniente da terreni privati confinanti con la strada o via interessata, il proprietario dei terreni da cui proviene il materiale causa del danno può essere chiamato in causa quale responsabile o corresponsabile dell'accaduto.

 

Accedendo al link sottostante potete consultare o scaricare l'Ordinanza n° 39/2020 completa:

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