Nuovo Decreto Legge con le misure anti Covid-19
a cura di Redazione
Tutte le misure in vigore dal 7 al 15 gennaio. Zona gialla 'rafforzata' nei giorni feriali con il divieto di spostamento tra Regioni
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo prevede:
- per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Zona arancione cosa si può fare e cosa no:
- i bar e i ristoranti sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto fino alle 18 e per la consegna a domicilio che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;
- Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali;
- possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Il testo, inoltre, conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Torneranno in classe, dopo settimane di didattica a distanza, gli studenti delle medie a partire dal secondo anno, rimasti a casa in seguito all’ultimo decreto del governo. Dovranno invece aspettare ancora le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori. Per loro il rientro scatterà l’11 di gennaio per il 50 per cento degli studenti.
Annunciato anche l'inasprimento delle soglie Rt per decidere le fasce “gialle”, “arancioni” e “rosse”. Secondo i nuovi criteri, quando una regione ha l’indice di trasmissibilità pari a 1 entra in fascia arancione, scatta la zona rossa, invece, se il parametro Rt è pari a 1,25. In entrambi i casi si è deciso di abbassare la soglia di 0,25.