Dichiarazione di ospitalità di cittadino straniero

Ufficio responsabile istruttoria
Tematica
Polizia Urbana e Sicurezza
Normativa di Riferimento
  • Art. 12 D.L. 21.03.1978 N. 59, convertito nella legge 15.05.1978 N. 191 (comunicazione cessione di fabbricato);
  • D. Lgs. 25/07/1998 N. 286 (T.U. disposizioni sugli stranieri) e successive integrazioni e modificazioni;
  • Legge 689/81 (sistema sanzionatorio).
Termine e/o modalità di conclusione

La denuncia và presentata entro 48 ore dal momento di cessione dell'immobile o dall'ospitalità

Diritti di segreteria e marche da bollo

nessuno


Descrizione

La normativa contenuta nell'art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall'art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59.

La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide", fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante.
Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di cui al citato art. 12, venga effettuata, in favore dello straniero, la dichiarazione di cessione di fabbricato, non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell'art. 7.

Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero, non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo del bene superiore a 30 giorni.

Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della "QUESTURA DI VERCELLI" o consultare la circolare in merito sul sito dell'Agenzia dell'Entrate.


Files Scaricabili


Ultimo aggiornamento il 29/05/2021 di Polizia Municipale.

Torna indietro