Cessione di fabbricato

Ufficio responsabile istruttoria
Tematica
Polizia Urbana e Sicurezza
Normativa di Riferimento
  • Art. 12 D.L. 21.03.1978 N. 59, convertito nella legge 15.05.1978 N. 191 (comunicazione cessione di fabbricato);
  • D. Lgs. 25/07/1998 N. 286 (T.U. disposizioni sugli stranieri) e successive integrazioni e modificazioni;
  • Legge 689/81 (sistema sanzionatorio);
  • Legge 12/07/2011 n. 106 (di conversione del D.L. 13/05/2011, n. 70).
Termine e/o modalità di conclusione

La denuncia và presentata entro 48 ore dal momento di cessione dell'immobile

Diritti di segreteria e marche da bollo

nessuno


Descrizione

E' una comunicazione che deve essere effettuata da chi cede (cedente) in proprietà, o in godimento a qualunque altro titolo, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato (es. abitazione, garage) o parte di esso.

La comunicazione di cessione fabbricato deve essere presentata allo sportello dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune, entro 48 ore dalla cessione di fatto dell'immobile, compilando in tutte le sue parti un apposito modulo anche detto denuncia di "Cessione di fabbricato" (modelli reperibili presso le cartolerie che dispongono di modulistica per uffici) in cui vengono riportate informazioni relative al cedente, al cessionario (persona che subentra) e al fabbricato stesso (che deve essere ubicato nel Comune di Crescentino).

Gli ultimi Decreti (vedi in fondo alla pagina i riferimenti normativi) hanno disposto che la citata comunicazione all'autorità locale sia «assorbita» dalla registrazione del contratto di locazione o di compravendita di immobili presso l'Agenzia delle Entrate. Ovvero non sussiste più l'obbligo di presentarla qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione.

Mentre prima, chiunque cedeva la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo anche con contratto verbale, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, aveva l'obbligo di presentare la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, ora, in seguito alle nuove disposizioni, questo obbligo viene "assorbito" quando l'immobile (adibito a qualsiasi uso) viene ceduto con contratto di compravendita. Quindi l'obbligo di presentazione della denuncia di Cessione di Fabbricato è cessato anche per i contratti di compravendita purché registrati.

Per quanto riguarda la locazione, invece, l'obbligo viene "assorbito" soltanto nel caso in cui si ceda un immobile ad uso ABITATIVO e il contratto di locazione venga REGISTRATO.

Il beneficio dell' "assorbimento" dell'obbligo di comunicazione é escluso per la locazione di immobili adibiti ad altri usi, attività d'impresa, di arti e professioni (garage, negozi, magazzini, ecc.). La cessione di fabbricato deve essere presentata anche nel caso in cui il soggetto presti servizio nell’immobile a qualsiasi titolo (badante, colf, ecc...).

In caso di vendita o affitto di bene immobile a cittadino EXTRACOMUNITARIO è sempre in vigore l'obbligo di comunicare al Comune la "cessione di immobile" ai sensi del Decreto Legislativo 286/199.

Modalità di presentazione:
Per informazioni e consegna della comunicazione di cessione fabbricato (il modulo può anche essere ritirato presso le cartolerie che dispongono di modulistica per uffici), rivolgersi allo sportello dell'Ufficio di Polizia Locale (per i fabbricati ubicati nel territorio di Crescentino) o inviare tale comunicazione al Comune, tramite posta con raccomandata A.R. (fa fede la data di spedizione della raccomandata), entro 48 ore dalla consegna dell'immobile o parte di esso.

ATTENZIONE:
la cessione di fabbricato va presentata in caso di compravendita o locazione di immobile o comunque la cessione del godimento dell’immobile per un tempo superiore a un mese (NON VA PRESENTATA PER UTILIZZO PER UN TEMPO INFERIORE A UN MESE).


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Ultimo aggiornamento il 29/05/2021 di Polizia Municipale.

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